Castellanza -
Pubblichiamo le otto osservazioni del
Comitato "difendiamo l'area della
Madonnina" alla
Variante Urbanistica al vigente P.R.G. - via Madonnina
di cui alla deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007.
Le osservazioni sono state depositate venerdì mattina in
Comune entro i termini previsti dalla legge e quindi nel
prossimo Consiglio Comunale dovranno essere valutate e
dovrà essere espresso su ciascuna di esse un voto di
accoglimento o rifiuto motivato. Da segnalare che il
comitato ha raccolto circa 1.000 firme per avvalorare il
giudizio pesantemente negativo su tale delibera (CC).
* * *
CONTRO UNA URBANISTICA PRIVA DI PROGETTUALITA’
COMITATO “ DIFENDIAMO
L’AREA DELLA MADONNINA”
Castellanza,
8/2/2008
All’Amministrazione Comunale
di Castellanza
OGGETTO:
Variante Urbanistica al vigente P.R.G. - via Madonnina
deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007 - Osservazioni
e Proposte.
Premessa
La deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007, adottata,
ai sensi della L.R. 12/2005 art.25 comma 1 (ex L.R.23/97
art.2 comma 2 lettera a) ed f)), è ritenuta dagli
scriventi non conforme alle normative e fonte di degrado
ambientale e paesaggistico per la città di Castellanza.
Un
intento nobile quello di dare soluzione all’annoso
problema delle case popolari di Via San Giulio, circa 60
famiglie che vivono in edifici vetusti e mal combinati e
privi dei servizi necessari,
ma la fretta non giustifica un atto che riteniamo
inaccettabile e negativo per il futuro della città
tutta.
Il Comitato vuole interpretare le riflessioni e i
sentimenti dei cittadini stupiti dal fatto che la
soluzione più naturale, quella di provvedere in loco
alla ristrutturazione degli attuali immobili di via San
Giulio, sia stata scartata a favore di un’altra che
probabilmente ha valenze diverse. Facciamo notare ad
esempio che la costruzione delle nuove palazzine in Via
Madonnina ridurrebbe in modo significativo gli oneri di
realizzazione di Piani di Edilizia Popolare (PEP)
nell’ambito di altri Piani di Lottizzazione (PL) con
benefici per chi costruisce ma non per i cittadini.
Ma questo è solo un aspetto che riguarda una politica
che questa amministrazione è legittimata, dal voto, a
perseguire e che non è oggetto delle nostre
osservazioni.
Le osservazioni invece si vogliono fare sul merito e sul
metodo della scelta dell’area di Via Madonnina che
appare quanto mai forzata, infelice e fonte di degrado
del territorio.
La variante urbanistica dequalifica il territorio
stesso, ignorando la valenza storica della
“Madonnina”per la Città: piccola cappella costruita per
devozione nell’800 in una zona di boschi di Castagnate,
è considerata ancora oggi dai Castellanzesi luogo di
relax, meditazione e preghiera. L’intervento urbanistico
deve preservare ciò che esiste e migliorarlo e non può
essere fonte di dequalificazione, neppure per l’alto
scopo di trovare una soluzione al degrado abitativo e
“la Madonnina” e’ un punto di riferimento del territorio
insieme all’area di verde in cui è inserita e senza la
quale perde il proprio significato.
La variante ha inoltre un impatto devastante per il
moderno impianto sportivo compreso tra Via Madonnina e
Via Bellini, privandolo di un polmone di sfogo
indispensabile per una corretta fruizione della
struttura e priva il territorio di un’area verde senza
prevederne la sostituzione, degradando uno scorcio del
paesaggio caratteristico della Città che viene così
progressivamente a qualificarsi periferia/dormitorio
dell’hinterland di Milano.
A ciò si aggiunga l’impatto ambientale importante sulla
viabilità e i parcheggi della zona rispetto al quale non
sono state identificate azioni correttive.
Ma pensiamo anche per gli abitanti dei nuovi edifici che
sorgerebbero in Via Madonnina, i quali sarebbero
fortemente penalizzati dalle fonti di luce
dell’adiacente impianto sportivo compreso tra Via
Madonnina e Via Bellini, in particolare nel corso di
svolgimento di allenamenti e competizioni sportive.
Anche ai fini del piano di ‘zonizzazione acustica’, cioè
dei livelli di rumore accettabili, la variante
urbanistica non tiene conto della fascia di rispetto
intorno al campo sportivo.
Infine la delibera non è stata istruita mediante
un’adeguata valutazione da parte della “Commissione
Paesaggistica”; ciò è grave in quanto, considerando la
delicatezza del sito oggetto d'intervento, la
Commissione potrà probabilmente esprimere un giudizio
solamente positivo o negativo (senza prescrizioni e/o
modifiche progettuali), fatto che potrebbe bloccare
comunque a posteriori il progetto.
Tutto ciò premesso, in ordine alla citata delibera, lo
scrivente Comitato trasmette a codesta Amministrazione
Comunale le seguenti osservazioni:
OSSERVAZIONE N. 1
La variante viene motivata, in primo luogo, con il
richiamo all’art. 2 comma 2 lettera A della LR 23/07 (“varianti
dirette a localizzare opere pubbliche di competenza
comunale nonché a modificare i relativi parametri
urbanistici ed edilizi…”)
L’intervento che viene prefigurato a giustificazione
della variante riguarda una realizzazione ALER di casi
di edilizia residenziale pubblica.
L’area “comunale” prevista dalla destinazione
urbanistica originaria viene ridotta proprio nella parte
destinata a sedime stradale (opera comunale). Pertanto
l’utilizzo della lettera A comma 2 art. 2 LR 23/97 al
fine di localizzare “opere di competenza comunale” è
quantomeno improprio visto che l’opera (strada) viene
letteralmente cassata dal perimetro del piano. Essa
dunque non è in alcun modo funzionale a “localizzare”
un’opera pubblica comunale (strada) e tantomeno ne
modifica i relativi parametri urbanistici ed edilizi.
Proposta: va revocato qualsiasi riferimento
all’art. 2 comma 2 lettera A della LR 23/97
OSSERVAZIONE N. 2
La variante viene altresì motivata con il richiamo
all’art. 2 comma 2 lettera F della LR 23/07
4.2) lettera F: “varianti che comportino
modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali
subordinati ai piani attuativi, finalizzate ad
assicurare un miglior assetto urbanistico nell’ambito
dell’intervento, opportunamente motivato e tecnicamente
documentato, ovvero a modificare la tipologia dello
strumento urbanistico attuativo”.
Non riteniamo applicabile questa norma di legge e ciò
per almeno tre ragioni:
a) la ratio della norma è notoriamente legata alla
necessità che, attraverso opportune limitate rettifiche
dei perimetri, si possa consentire una miglior
definizione del Piano attuativo originariamente previsto
dallo strumento urbanistico. Non è questo il caso
configurato dalla variante in oggetto in quanto la
scelta adottata prevede chiaramente un nuovo Piano
stralciato da quello originario. Il concetto chiaramente
espresso dal punto F (“assicurare un miglior assetto
urbanistico nell’ambito dell’intervento”) viene
pertanto completamente scardinato;
b) l’articolo citato prevede espressamente che la
proposta di variante debba essere “opportunamente
motivata e tecnicamente documentata”.
Non è questo il caso della variante in oggetto: infatti
nessuna proposta tecnico-edilizia è stata presentata a
supporto delle decisioni assunte. Tale “dimenticanza”
inficia la variante in quanto non viene fondata su
presupposti che ne supportino e giustifichino
l’adozione. Non vengono valutate ipotesi alternative,
non viene in alcun modo dimostrata la necessità
tecnico-urbanistica di modificare un Piano vigente;
c) la variante riduce di fatto l’area destinata a
standard nell’ambito del Piano Attuativo originario e
non prevede alcuna compensazione di recupero dello
standard nell’area residua. E’ inaccettabile che la
ridefinizione del perimetro di un Piano con stralcio di
una parte destinata a standard venga proposta senza
alcuna previsione di riposizionamento degli standard
all’interno del Piano originario.
Proposta: la delibera in oggetto non è
accettabile in alcun modo giustificabile con i richiami
all’art. 2 comma 2 lettera A ed F della LR 23/97. Per
questa ragione va revocata.
Inoltre, se le ragionevoli e documentate richieste di
cui all’Osservazione n. 1 e 2 non dovessero essere
accolte, sarà opportuno procedere esaminando anche le
seguenti:
OSSERVAZIONE N. 3
Nelle premesse della delibera CC n. 95 del 26 novembre
2007 si afferma che “con risoluzione di Giunta n.
68/07 …. è stato dato pieno accoglimento circa la
possibilità di fabbricare 40 alloggi ERP a canone
sociale sull’area di Via Madonnina, da parte di ALER,
come da lettera formalizzata in data 11 maggio 2007 prot.
11114…”
Si rileva che se la deliberazione fosse approvata in via
definitiva l’area oggetto destinata alla nuova
edificazione comprenderebbe anche terreni di proprietà
non comunale.
Per questa ragione si ritiene che la deliberazione CC n.
95/07 sia fondata su una premessa non corretta. Data la
natura dell’intervento proposto si ritiene infatti che
qualsiasi procedura di variante avrebbe dovuto
quantomeno essere discussa con gli altri proprietari
oggetto del futuro intervento. Ciò, fra l’altro, avrebbe
consentito anche di rimuovere possibili cause ostative
all’acquisizione dei finanziamenti ERP derivate da
possibili future opposizioni da parte degli altri
proprietari delle aree oggetto di edificazione
Proposta: si chiede di revocare la delibera in
oggetto ovvero, in subordine, di acquisire il consenso
preventivo dei proprietari privati cointeressati
all’intervento.
OSSERVAZIONE N. 4
Nelle premesse della delibera CC n. 95 del 26 novembre
2007 si afferma che sarebbero stati effettuati
“ripetuti incontri con i proprietari delle aree
ricomprese nel Piano attuativo”.
Tale affermazione appare priva di riscontri almeno per
quanto concerne i proprietari direttamente interessati
alla previsione di edificazione ALER e ciò è avallato
dalla palese incongruenza contenuta nella delibera ove
le aree oggetto di stralcio (F1/nuova) vengono definite
come esclusivamente comunali.
Sorge il dubbio che analogo metodo di giudizio possa
essere stato adottato anche nei confronti degli altri
proprietari del Piano Attuativo.
In ogni caso appare quantomeno contrastante con il
principio di trasparenza e di imparzialità della
pubblica amministrazione che in un atto pubblico si
parli di “ripetuti incontri con i proprietari”
senza documentare e protocollare lettere o dichiarazioni
che attestino le volontà dei predetti.
Proposta: si chiede di revocare la delibera in
oggetto ovvero, in subordine, di vincolare ogni
decisione sul prosieguo della procedura alla
acquisizione di dichiarazioni scritte e protocollate da
parte di tutti i proprietari del Piano Attuativo.
OSSERVAZIONE N. 5
La variante urbanistica dequalifica il territorio stesso
ignorando la valenza storica per la Città della
“Madonnina”, piccola cappella costruita per devozione
nell’800 in una zona di boschi di Castegnate,
considerata ancora oggi dai Castellanzesi meta di relax,
meditazione e preghiera. Qualsiasi intervento
urbanistico deve preservare ciò che esiste e
migliorarlo.
Va peraltro ricordato che l’attuale PRG classifica la
cappelletta della Madonnina in zona F1/75 (mq 146,14).
L’immobile è considerato come dotato di “particolare
interesse storico-artistico… sino alla conclusione
dell’istruttoria da parte della competente
Soprintendenza non sono ammesse opere di demolizione o
modificazioni”.
La mancata diffusione del progetto edilizio elaborato da
ALER per l’acquisizione del finanziamento impedisce di
conoscere con precisione quale possa essere il futuro
che i proponenti prevedono di riservare all’immobile
“Madonnina”. E’ certo però che ai sensi del PRG vigente
nessun intervento potrà essere effettuato sull’immobile
senza l’assenso della Soprintendenza.
Proposta: si chiede di sospendere l’iter della
variante subordinando ogni decisione alla presentazione
e condivisione di proposte progettuali che garantiscano
la piena salvaguardia e valorizzazione della “cappella
della Madonnina”.
OSSERVAZIONE N. 6
La mancata predisposizione e diffusione di un progetto
tecnico edilizio che consenta di motivare la variante
sotto il profilo della opportunità tecnico-urbanistica
(come peraltro richiesto dall’art. 2 comma 2 lett. F LR
23/97) preoccupa anche in ordine al futuro impatto
ambientale dell’intervento.
E’ infatti noto che gli interventi ERP possono derogare
da alcuni parametri edilizi ed urbanistici. In
particolare è possibile derogare per quanto riguarda le
altezze. E’ dunque ragionevole ipotizzare il rischio
che, se attuato, l’intervento possa determinare un
impatto rilevante sulle abitazioni contigue che
verrebbero parzialmente o completamente private di
esposizione al sole.
Proposta: si chiede di sospendere l’iter della
variante subordinando il suo prosieguo alla
presentazione e condivisione di proposte progettuali
che possano garantire il mantenimento di standard
ordinari di qualità abitativa nelle zone residenziali
contigue.
OSSERVAZIONE N. 7
La variante ha un impatto ambientale importante sulla
viabilità e i parcheggi della zona rispetto al quale non
sono state identificate azioni correttive. Nessuno
studio adeguato è stato fatto a supporto dell’impatto
viabilistico dell’intervento e degli effetti indotti a
livello di posti-auto. Nessuna motivazione e
compensazione è stata prevista. E’ stato invece previsto
di ridimensionare il sedime originariamente destinato a
strada.
Proposta: si chiede di sospendere l’iter della
variante subordinando ogni decisione alla rivalutazione
dell’impatto viabilistico e dei parcheggi.
OSSERVAZIONE N. 8
La delibera non è stata istruita mediante un’adeguata
valutazione da parte della “Commissione paesaggistica”.
Proposta: si chiede di sospendere l’iter della
variante subordinando ogni decisione all’esame da parte
della “Commissione paesaggistica”.
Conclusioni
Stanti le precedenti Osservazioni ai sensi di legge si
ritiene importante riaffermare il contenuto sostanziale
della richiesta della cittadinanza che accompagna con
circa 1.000 firme il presente documento; poichè tali
firme sono state raccolte in breve tempo, occorre tenere
presente che i cittadini comunque sensibili al problema
sono ben oltre il migliaio.
Il Comitato chiede a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI
(MAGGIORANZA E MINORANZE) che hanno votato la variante,
di rivedere la propria decisione, per una alternativa -
più idonea - soluzione alla problematica dei tre palazzi
di via San Giulio.
Non è infatti intenzione del Comitato trascinare
l’Amministrazione Comunale in una lunga disputa legale
innanzi al TAR e a tutti i livelli di giudizio ma le
prime reazioni di alcuni Consiglieri Comunali alla
nostra posizione critica non fanno ben sperare.
Noi chiediamo unicamente ai Consiglieri Comunali di
rivedere il proprio giudizio in base alle nuove
informazioni disponibili e di rendersi promotori di un
confronto costruttivo sulle possibili soluzioni
alternative:
- la prima opzione da vagliare a fronte di una
disponibilità finanziaria dell’ALER è quella di
ricostruire in loco due dei tre edifici esistenti in Via
San Giulio; è possibile spostare momentaneamente alcuni
inquilini, vuotando uno dei palazzi, per ricostruirlo o
ristrutturarlo e poi proseguendo con la ristrutturazione
dell’altro; analoga modalità è stata precedentemente
utilizzata con successo dall’Amministrazione Comunale
per la ristrutturazione delle case popolari di Via
Marconi (ex case Cantoni), Via Trento Trieste e Via Roma
riducendo anche il disagio sugli inquilini;
- ove ciò non fosse possibile si propone di dare seguito
all’opera di progressivo svuotamento dei palazzoni di
Via San Giulio già iniziata, integrando i nuovi alloggi
predisposti nell’ambito dei Piani di Edilizia Popolare (PEP)
facenti parte dei piani di lottizzazione in essere o in
corso di definizione (Via Rescalda, oltre autostrada;
Via Italia; Via Ponchielli / Via Buonarroti, …) dove e’
prevista una quota del 20% di edilizia convenzionata
popolare;
- da ultimo l’Amministrazione Comunale potrebbe
ricercare altre soluzioni meno invasive nell’ambito
degli altri strumenti urbanistici disponibili.
Restiamo in attesa di conoscere le valutazioni tecniche
sulle Osservazioni sopra riportate e gli esiti della
discussione in Consiglio Comunale di queste nostre
Proposte.
Firmato dal COMITATO “DIFENDIAMO L’AREA DELLA
MADONNINA”:
Gaetano Castiglioni, Luigi Croci, Tarcisio Frigoli,
Ernesto Landini e altri numerosi cittadini come da
moduli di raccolta firma allegati.