Clicca per ingrandire


13 Feb 2008 Le osservazioni del Comitato alla Variante Urbanistica di via Madonnina

Castellanza - Pubblichiamo le otto osservazioni del Comitato "difendiamo l'area della Madonnina" alla Variante Urbanistica al vigente P.R.G. - via Madonnina di cui alla deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007. Le osservazioni sono state depositate venerdì mattina in Comune entro i termini previsti dalla legge e quindi nel prossimo Consiglio Comunale dovranno essere valutate e dovrà essere espresso su ciascuna di esse un voto di accoglimento o rifiuto motivato. Da segnalare che il comitato ha raccolto circa 1.000 firme per avvalorare il giudizio pesantemente negativo su tale delibera (CC).

* * *

CONTRO UNA URBANISTICA PRIVA DI  PROGETTUALITA’

COMITATO “ DIFENDIAMO L’AREA DELLA MADONNINA

 Castellanza, 8/2/2008

  

All’Amministrazione Comunale

di Castellanza

OGGETTO: Variante Urbanistica al vigente P.R.G. - via Madonnina deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007 - Osservazioni e Proposte.

 

Premessa

La deliberazione di C.C. n°95 del 26.11.2007, adottata, ai sensi della L.R. 12/2005 art.25 comma 1 (ex L.R.23/97 art.2 comma 2 lettera a) ed f)), è ritenuta dagli scriventi non conforme alle normative e fonte di degrado ambientale e paesaggistico per la città di Castellanza.

 

Un intento nobile quello di dare soluzione all’annoso problema delle case popolari di Via San Giulio, circa 60 famiglie che vivono in edifici vetusti e mal combinati e privi dei servizi necessari,

ma la fretta non giustifica un atto che riteniamo inaccettabile e negativo per il futuro della città tutta.

 

Il Comitato vuole interpretare le riflessioni e i sentimenti dei cittadini stupiti dal fatto che la soluzione più naturale,  quella di provvedere in loco alla ristrutturazione degli attuali immobili di via San Giulio, sia stata scartata a favore di un’altra che probabilmente ha valenze diverse. Facciamo notare ad esempio che la costruzione delle nuove palazzine in Via Madonnina ridurrebbe in modo significativo gli oneri di realizzazione di Piani di Edilizia Popolare (PEP) nell’ambito di altri Piani di Lottizzazione  (PL) con benefici per chi costruisce ma non per i cittadini.

 

Ma questo è solo un aspetto che riguarda una politica che questa amministrazione è legittimata, dal voto, a perseguire e che non è oggetto delle nostre osservazioni.

 

Le osservazioni invece si vogliono fare sul merito e sul metodo della scelta dell’area di Via Madonnina che appare quanto mai forzata, infelice e fonte di degrado del territorio.

 

La variante urbanistica dequalifica il territorio stesso, ignorando la valenza storica della “Madonnina”per la Città:  piccola cappella costruita per devozione nell’800 in una zona di boschi di Castagnate, è considerata ancora oggi dai Castellanzesi luogo di relax, meditazione e preghiera. L’intervento urbanistico deve preservare ciò che esiste e migliorarlo e non può essere fonte di dequalificazione, neppure per l’alto scopo di trovare una soluzione al degrado abitativo e “la Madonnina” e’ un punto di riferimento del territorio insieme all’area di verde in cui è inserita e senza la quale perde il proprio significato.

 

La variante ha inoltre un impatto devastante per il moderno impianto sportivo compreso tra Via Madonnina e Via Bellini, privandolo di un polmone di sfogo indispensabile per una corretta fruizione della struttura e priva il territorio di un’area verde senza prevederne la sostituzione, degradando uno scorcio del paesaggio caratteristico della Città che viene così progressivamente a qualificarsi periferia/dormitorio dell’hinterland di Milano.

 

A ciò si aggiunga l’impatto ambientale importante sulla viabilità e i parcheggi della zona rispetto al quale non sono state identificate azioni correttive.

 

Ma pensiamo anche per gli abitanti dei nuovi edifici che sorgerebbero in Via Madonnina, i quali sarebbero fortemente penalizzati dalle fonti di luce dell’adiacente impianto sportivo compreso tra Via Madonnina e Via Bellini, in particolare nel corso di svolgimento di allenamenti e competizioni sportive. Anche ai fini del piano di ‘zonizzazione acustica’, cioè dei livelli di rumore accettabili, la variante urbanistica non tiene conto della fascia di rispetto intorno al campo sportivo.

 

Infine la delibera non è stata istruita mediante un’adeguata valutazione da parte della “Commissione Paesaggistica”; ciò è grave in quanto, considerando la delicatezza del sito oggetto d'intervento, la Commissione potrà probabilmente esprimere un giudizio solamente positivo o negativo (senza prescrizioni e/o modifiche progettuali), fatto che potrebbe bloccare comunque a posteriori il progetto.

 

 

 

Tutto ciò premesso, in ordine alla citata delibera, lo scrivente Comitato trasmette a codesta Amministrazione Comunale le seguenti osservazioni:

 

 

OSSERVAZIONE N. 1

La variante viene motivata, in primo luogo, con il richiamo all’art. 2 comma 2 lettera A della LR 23/07 (“varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale nonché a  modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi…”)

L’intervento che viene prefigurato a giustificazione della variante riguarda una realizzazione ALER di casi di edilizia residenziale pubblica.

L’area “comunale” prevista dalla destinazione urbanistica originaria viene ridotta proprio nella parte destinata a  sedime stradale (opera comunale). Pertanto l’utilizzo della lettera A comma 2 art. 2 LR 23/97 al fine di localizzare “opere di competenza comunale” è quantomeno improprio visto che l’opera (strada) viene letteralmente cassata dal perimetro del piano. Essa dunque non è in  alcun modo funzionale a “localizzare” un’opera pubblica comunale (strada) e tantomeno ne modifica i relativi parametri urbanistici ed edilizi.

Proposta: va revocato qualsiasi riferimento all’art. 2 comma 2 lettera A della LR 23/97

 

 

OSSERVAZIONE N. 2

La variante viene altresì motivata con il richiamo all’art. 2 comma 2 lettera F della LR 23/07

4.2) lettera F: “varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati ai piani attuativi, finalizzate ad assicurare un miglior assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo”.

Non riteniamo applicabile questa norma di legge e ciò per almeno tre ragioni:

a) la ratio della norma è notoriamente legata alla necessità che, attraverso opportune limitate rettifiche dei perimetri, si possa consentire una miglior definizione del Piano attuativo originariamente previsto dallo strumento urbanistico. Non è questo il caso configurato dalla variante in oggetto in quanto la scelta adottata prevede chiaramente un nuovo Piano stralciato da quello originario. Il concetto chiaramente espresso dal punto F (“assicurare un miglior assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento”) viene pertanto completamente scardinato;

b) l’articolo citato prevede espressamente che la proposta di variante debba essere “opportunamente motivata e tecnicamente documentata”.

Non è questo il caso della variante in oggetto: infatti nessuna proposta tecnico-edilizia è stata presentata a supporto delle decisioni assunte. Tale “dimenticanza” inficia la variante in quanto non viene fondata su presupposti che ne supportino e giustifichino l’adozione. Non  vengono valutate ipotesi alternative, non viene in alcun modo dimostrata la necessità tecnico-urbanistica di modificare un Piano vigente;

c) la variante riduce di fatto l’area destinata a standard nell’ambito del Piano Attuativo originario e  non prevede alcuna compensazione di recupero dello standard nell’area residua. E’ inaccettabile che la ridefinizione del perimetro di un Piano con stralcio di una parte destinata a standard venga proposta senza alcuna previsione di riposizionamento degli standard all’interno del Piano originario.

 

Proposta: la delibera in oggetto non è accettabile in alcun modo giustificabile con i richiami all’art. 2 comma 2 lettera A ed F della LR 23/97. Per questa ragione va revocata.

 

 

Inoltre, se le ragionevoli e documentate richieste di cui all’Osservazione n. 1 e 2 non dovessero essere accolte, sarà opportuno procedere esaminando anche le seguenti:

 

 

OSSERVAZIONE N. 3

Nelle premesse della delibera CC n. 95 del 26 novembre 2007 si afferma che “con risoluzione di Giunta n. 68/07 …. è stato dato pieno accoglimento circa la possibilità di fabbricare 40 alloggi ERP a canone sociale sull’area di Via Madonnina, da parte di ALER, come da lettera formalizzata in data 11 maggio 2007 prot. 11114…”

Si rileva che se la deliberazione fosse approvata in via definitiva l’area oggetto destinata alla nuova edificazione comprenderebbe anche terreni di proprietà non comunale.

Per questa ragione si ritiene che la deliberazione CC n. 95/07 sia fondata su una premessa non corretta. Data la natura dell’intervento proposto si ritiene infatti che qualsiasi procedura di variante avrebbe dovuto quantomeno essere discussa con gli altri proprietari oggetto del futuro intervento. Ciò, fra l’altro, avrebbe consentito anche di rimuovere possibili cause ostative all’acquisizione dei finanziamenti  ERP derivate da possibili future opposizioni da parte degli altri proprietari delle aree oggetto di edificazione

 

Proposta: si chiede di revocare la delibera in oggetto ovvero, in subordine, di acquisire il consenso preventivo dei proprietari privati cointeressati all’intervento.

 

 

OSSERVAZIONE N. 4

Nelle premesse della delibera CC n. 95 del 26 novembre 2007 si afferma che sarebbero stati effettuati “ripetuti incontri con i proprietari delle aree ricomprese nel Piano attuativo”.

Tale affermazione appare priva di riscontri almeno per quanto concerne i proprietari direttamente interessati alla previsione di edificazione ALER e ciò è avallato dalla palese incongruenza contenuta nella delibera ove le aree oggetto di stralcio (F1/nuova) vengono definite come esclusivamente comunali.

Sorge il dubbio che analogo metodo di giudizio possa essere stato adottato anche nei confronti degli altri proprietari del Piano Attuativo.

In ogni caso appare quantomeno contrastante con il principio di trasparenza e di imparzialità della pubblica amministrazione che in un atto pubblico si parli di “ripetuti incontri con i proprietari” senza documentare e protocollare lettere o dichiarazioni che attestino le volontà dei predetti.

 

Proposta: si chiede di revocare la delibera in oggetto ovvero, in subordine, di vincolare ogni decisione sul prosieguo della procedura alla acquisizione di dichiarazioni scritte e protocollate da parte di tutti i proprietari del Piano Attuativo.

 

 

OSSERVAZIONE N. 5

La variante urbanistica dequalifica il territorio stesso ignorando la valenza storica per la Città della “Madonnina”,  piccola cappella costruita per devozione nell’800 in una zona di boschi di Castegnate, considerata ancora oggi dai Castellanzesi meta di relax, meditazione e preghiera. Qualsiasi intervento urbanistico deve preservare ciò che esiste e migliorarlo.

Va peraltro ricordato che l’attuale PRG classifica la cappelletta della Madonnina in zona F1/75 (mq 146,14). L’immobile è considerato come dotato di “particolare interesse storico-artistico… sino alla conclusione dell’istruttoria da parte della competente Soprintendenza non sono ammesse opere di demolizione o modificazioni”.

La mancata diffusione del progetto edilizio elaborato da ALER per l’acquisizione del finanziamento impedisce di conoscere con precisione quale possa essere il futuro che i proponenti prevedono di riservare all’immobile “Madonnina”. E’ certo però che ai sensi del PRG vigente nessun intervento potrà essere effettuato sull’immobile senza l’assenso della Soprintendenza.

 

Proposta: si chiede di sospendere l’iter della variante subordinando ogni decisione alla presentazione e condivisione di  proposte progettuali che garantiscano la piena salvaguardia e valorizzazione della “cappella della Madonnina”.

 

 

OSSERVAZIONE N. 6

La mancata predisposizione e diffusione di un progetto tecnico edilizio che consenta di motivare la variante sotto il profilo della opportunità tecnico-urbanistica (come peraltro richiesto dall’art. 2 comma 2 lett. F LR 23/97) preoccupa anche in ordine al futuro impatto ambientale dell’intervento.

E’ infatti noto che gli interventi ERP possono derogare da alcuni parametri edilizi ed urbanistici. In particolare è possibile derogare per quanto riguarda le altezze. E’ dunque  ragionevole ipotizzare il rischio che, se attuato, l’intervento possa determinare un impatto rilevante sulle abitazioni contigue che verrebbero parzialmente o completamente private di esposizione al sole.

 

Proposta: si chiede di sospendere l’iter della variante subordinando il suo prosieguo alla presentazione e condivisione di  proposte progettuali che possano garantire il mantenimento di standard ordinari di qualità abitativa nelle zone residenziali contigue.

 

 

OSSERVAZIONE N. 7

La variante ha un impatto ambientale importante sulla viabilità e i parcheggi della zona rispetto al quale non sono state identificate azioni correttive. Nessuno studio adeguato è stato fatto a supporto dell’impatto viabilistico dell’intervento e degli effetti indotti a livello di posti-auto. Nessuna motivazione e compensazione è stata prevista. E’ stato invece previsto di ridimensionare il sedime originariamente destinato a strada.

                                                                                              

Proposta: si chiede di sospendere l’iter della variante subordinando ogni decisione alla rivalutazione dell’impatto viabilistico e dei parcheggi.

 

 

OSSERVAZIONE N. 8

La delibera non è stata istruita mediante un’adeguata valutazione da parte della “Commissione paesaggistica”.

 

Proposta: si chiede di sospendere l’iter della variante subordinando ogni decisione all’esame da parte della “Commissione paesaggistica”.

 

 

Conclusioni

 

Stanti le precedenti Osservazioni ai sensi di legge si ritiene importante riaffermare il contenuto sostanziale della richiesta della cittadinanza che accompagna con circa 1.000 firme il presente documento; poichè tali firme sono state raccolte in breve tempo, occorre tenere presente che i cittadini comunque sensibili al problema sono ben oltre il migliaio.

 

Il Comitato chiede a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI (MAGGIORANZA E MINORANZE) che hanno votato la variante, di rivedere la propria decisione, per una alternativa - più idonea - soluzione alla problematica dei tre palazzi di via San Giulio.

 

Non è infatti intenzione del Comitato trascinare l’Amministrazione Comunale in una lunga disputa legale innanzi al TAR e a tutti i livelli di giudizio ma le prime reazioni di alcuni Consiglieri Comunali alla nostra posizione critica non fanno ben sperare.

 

Noi chiediamo unicamente ai Consiglieri Comunali di rivedere il proprio giudizio in base alle nuove informazioni disponibili e di rendersi promotori di un confronto costruttivo sulle possibili soluzioni alternative:

 

- la prima opzione da vagliare a fronte di una disponibilità finanziaria dell’ALER è quella di ricostruire in loco due dei tre edifici esistenti in Via San Giulio; è possibile spostare momentaneamente alcuni inquilini, vuotando uno dei palazzi, per ricostruirlo o ristrutturarlo e poi proseguendo con la ristrutturazione dell’altro; analoga modalità è stata precedentemente utilizzata con successo dall’Amministrazione Comunale per la ristrutturazione delle case popolari di Via Marconi (ex case Cantoni), Via Trento Trieste e Via Roma riducendo anche il disagio sugli inquilini;

 

- ove ciò non fosse possibile si propone di dare seguito all’opera di progressivo svuotamento dei palazzoni di Via San Giulio già iniziata, integrando i nuovi alloggi predisposti nell’ambito dei Piani di Edilizia Popolare (PEP) facenti parte dei piani di lottizzazione in essere o in corso di definizione (Via Rescalda, oltre autostrada; Via Italia; Via Ponchielli / Via Buonarroti, …) dove e’ prevista una quota del 20% di edilizia convenzionata popolare;


- da ultimo l’Amministrazione Comunale potrebbe ricercare altre soluzioni meno invasive nell’ambito degli altri strumenti urbanistici disponibili.

 

Restiamo in attesa di conoscere le valutazioni tecniche sulle Osservazioni sopra riportate e gli esiti della discussione in Consiglio Comunale di queste nostre Proposte.

 

Firmato dal COMITATO “DIFENDIAMO L’AREA DELLA MADONNINA”:

Gaetano Castiglioni, Luigi Croci, Tarcisio Frigoli, Ernesto Landini e altri numerosi cittadini come da moduli di raccolta firma allegati.

 

 

Altre opinioni